Può essere richiesto in seguito a deterioramento del documento, riclassificazione o in seguito a smarrimento o a furto.

La patente si intende deteriorata quando non essendo perfettamente leggibile non consente di identificare i dati anagrafici, la data di rilascio, il numero di patente o la foto del titolare.

In caso di riclassificazione, occorre declassare la patente di guida qualora non sia più possibile, per ragioni di età, rinnovare la categoria posseduta.

In caso di furto o smarrimento della patente di guida si possono verificare due casi. Il primo è quello per il quale la patente risulti duplicabile attraverso l’U.C.O. dei Carabinieri e quindi non occorra rivolgersi in autoscuola. Nel caso invece in cui L’U.C.O non abbia in anagrafica tutti i dati necessari al duplicato occorre inoltrare la pratica alla M.C.T.C. attraverso l’autoscuola.

I documenti richiesti sono:

  • marca da bollo da €16,00
  • carta d'identità
  • codice fiscale
  • 2 fototessere a fondo chiaro
  • patente o denuncia di smarrimento
  • certificato medico richiedibile in sede